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L'esperto risponde

Le bandiere pagano la tassa?

Risponde l'avvocato Angelo Stefanori di Roma

Bandiera 1
Andrea Giacomoni, segretario del Partito Democratico di Argenta (Ferrara) venerdì 14 maggio 2010 scrive:
In questi giorni si stanno svolgendo le nostre feste del PD e siamo fatti oggetto di grandi attenzioni da parte di esponenti locali del PDL. Il problema è la pubblicità della festa e in particolare le bandiere del PD.
Il nostro dubbio è se le bandiere debbano pagare la tassa di pubblicità ancorché ridotta (vedi dgls 507/93). Queste bandiere sono esposte sia all’interno dell’area della festa (nostra proprietà) che esternamente sul suolo pubblico nelle vie di accesso alla festa.
Il Comune ci chiede il pagamento o, in alternativa, i riferimenti legali per non dover pagare la tassa. Cosa dobbiamo fare?

Risponde lunedì 17 maggio 2010, l'avvocato Angelo Stefanori di Roma:
Il Comune confonde il mezzo pubblicitario (bandiera) con il fine (che è, appunto, la pubblicità soggetta alla tassa).

Mi spiego meglio: la pubblicità è tassata quando effettuata con ogni mezzo, comprese le bandiere (il Regolamento del Comune di Roma precisa, ad esempio, quanto segue: “Bandiere su palo: solo su aree private e l'altezza dal suolo deve essere contenuta tra i metri 2.50/5.00”).

Ma ciò non significa che tutte le bandiere siano soggette al tributo, in quanto deve ricorre il suo presupposto di applicazione, come definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993, che così si esprime:

“Art. 5
Presupposto d’imposta
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.

In buona sostanza, l’imposta Comunale sulla Pubblicità grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, purché relativi ad attività “commerciali”.

In tal senso, da ultimo, la risoluzione che ti trascrivo, emessa dal Ministero delle Finanze – Direzione Centrale Fiscalità Locale (ora Ministero dell’Economia) a seguito di interpello del contribuente:

“Risoluzione n. 175 del 23/11/2000
Codesto Consorzio ha chiesto di conoscere se siano assoggettabili all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti che vengono esposti in alcune stazioni di servizio dove avviene la vendita di carburanti, nei quali vengono riportati i messaggi diffusi nell'ambito di una campagna destinata a sensibilizzare l'opinione pubblica sul corretto smaltimento degli oli lubrificanti usati.
Al riguardo, tenuto conto che codesto Consorzio risulta essere un ente senza scopo di lucro e, soprattutto, che i messaggi in questione hanno contenuto puramente informativo e non sono diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, si ritiene che nel caso di specie non si realizzi il presupposto impositivo delineato nell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che giustificherebbe l'assoggettamento ai tributi comunali.
Pertanto, i manifesti in questione, proprio perché non contengono messaggi pubblicitari, ma diffondono comunicazioni finalizzate ad evitare lo smaltimento non corretto degli oli lubrificanti usati e quindi a scongiurare rischi ambientali, risultano fuori dal campo di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.

Se il problema sono le bandiere, la questione non si pone, mentre è soggetta a tassazione la pubblicità (relativa ad attività tassabili ai sensi dell’art. 5, comma 2) “effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro”, per la quale “la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà” ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) del Decreto n. 507/1993.
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